Art. 2.
  1. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma l, lettere
a) e b) della legge n. 454/1997, limitatamente alla partecipazione ed
alla  realizzazione dei  terminals  per il  trasporto combinato,  ivi
inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle
unita' di  carico, e dall'art. 5,  comma 1, della legge  n. 454/1997,
possono essere  concessi alle  imprese di  autotrasporto di  cose per
conto di terzi, che:
  a)  acquisiscano  unita'  di trasporto,  e  segnatamente  rimorchi,
semirimorchi,  casse  mobili  e contenitori  destinati  al  trasporto
combinato;
  b) acquisiscano attrezzature per  la movimentazione delle unita' di
trasporto di cui alla lettera a) da svolgersi in un terminal;
  c) provvedano o partecipino alla  realizzazione di terminals per il
trasporto combinato o acquisiscano  parti di terminals esistenti, che
includano i  depositi e  tutti i necessari  servizi accessori  per la
movimentazione delle unita' di carico;
  d)  acquisiscano   programmi  ed  apparecchiature   elettroniche  e
telematiche che  si riferiscono  all'utilizzazione, al  controllo, al
monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato.
  2.  Restano esclusi  dai finanziamenti  di  cui alla  lettera b)  i
contenitori marittimi conformi alle norme ISO serie 1, progettati per
il trasporto marittimo intercontinentale.
  3. I  terminals realizzati  ai sensi della  lettera c)  non debbono
arrecare  pregiudizio alla  concorrenza nel  mercato del  trasporto e
pertanto:
  a)  gli  stessi  debbono  essere  resi  disponibili,  a  tutti  gli
operatori che ne  richiedano l'utilizzazione a condizioni  eque ed in
virtu'  di tariffe  che  siano trasparenti  nonche' remunerative  del
capitale impiegato e comprensive  degli ammortamenti. Nessun aiuto e'
concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa aerea;
  b) non devono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri
terminal.
  4.  Le risorse  da  destinare  ai benefici  concessi  ai sensi  del
presente decreto sono comprese nel limite percentuale del 17%, di cui
all'art.  1, comma  3,  lettera d),  della legge  n.  454/1997 e  del
decreto del  Ministro dei trasporti  e della navigazione  21 dicembre
1998 citato in premessa.
  5. I benefici  di cui al presente articolo non  sono cumulabili con
altri  interventi o  agevolazioni finanziarie  ricevute, allo  stesso
titolo, da parte  di enti pubblici, ne' con  le agevolazioni previste
per progetti ed attrezzature  elettroniche contenute in altri decreti
attuativi della legge n. 454/1997.