Art. 2. 1. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma l, lettere a) e b) della legge n. 454/1997, limitatamente alla partecipazione ed alla realizzazione dei terminals per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico, e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 454/1997, possono essere concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che: a) acquisiscano unita' di trasporto, e segnatamente rimorchi, semirimorchi, casse mobili e contenitori destinati al trasporto combinato; b) acquisiscano attrezzature per la movimentazione delle unita' di trasporto di cui alla lettera a) da svolgersi in un terminal; c) provvedano o partecipino alla realizzazione di terminals per il trasporto combinato o acquisiscano parti di terminals esistenti, che includano i depositi e tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico; d) acquisiscano programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche che si riferiscono all'utilizzazione, al controllo, al monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato. 2. Restano esclusi dai finanziamenti di cui alla lettera b) i contenitori marittimi conformi alle norme ISO serie 1, progettati per il trasporto marittimo intercontinentale. 3. I terminals realizzati ai sensi della lettera c) non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto e pertanto: a) gli stessi debbono essere resi disponibili, a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtu' di tariffe che siano trasparenti nonche' remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto e' concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa aerea; b) non devono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminal. 4. Le risorse da destinare ai benefici concessi ai sensi del presente decreto sono comprese nel limite percentuale del 17%, di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 454/1997 e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa. 5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi o agevolazioni finanziarie ricevute, allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, ne' con le agevolazioni previste per progetti ed attrezzature elettroniche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.