Art. 3.
  1. Le  domande di ammissione  ai finanziamenti agevolati di  cui al
presente  decreto, redatte  secondo  l'allegato A  e corredate  della
documentazione in esso indicata, devono essere indirizzate ad uno dei
soggetti  di cui  all'art. 10,  comma 1,  della legge  n. 454/1997  e
contestualmente inviate  in fotocopia al  Comitato di cui  all'art. 8
della stessa legge, che delibera l'ammissione ai benefici, nei limiti
degli importi previsti dall'art. 2,  comma 2, lettera b), e dall'art.
5, comma 1, della legge in parola.
  2. La  documentazione da allegare  alla domanda  di cui al  comma 1
deve  comprendere, in  ogni  caso, un  piano  degli investimenti  che
attesti:
  a)  l'efficienza e  l'economicita'  degli  stessi, con  particolare
riguardo  all'utilizzo  a  lungo  termine  delle  strutture  e  delle
attrezzature proposte;
  b)   la   correlazione   fra   gli   investimenti   e   l'obiettivo
dell'incremento del trasporto combinato;
  c) la disponibilita' del  beneficiario del finanziamento a fornire,
a sua volta,  un contributo sostanziale alla  realizzazione del piano
di investimenti in parola;
  d) l'indicazione dei costi per i quali si richiede il finanziamento
agevolato.
  3.  L'ammontare  del finanziamento  di  cui  all'art. 2,  comma  1,
lettera a), non  deve superare la differenza di  prezzo fra un'unita'
di   trasporto  combinato   ed   un'unita'   di  trasporto   stradale
corrispondente.
  4.  I finanziamenti  agevolati  disposti dal  presente decreto  non
possono in  ogni caso superare  il 60% del costo  globale ammissibile
degli investimenti proposti e comunque  un limite massimo di lire 1,5
miliardi.  I  finanziamenti agevolati  per  gli  investimenti di  cui
all'art.  2, comma  1,  lettere a)  e  b) non  possono  in ogni  caso
superare   il  30%   del  costo   globale  ammissibile   per  ciascun
investimento al quale si riferiscono.
  5. Gli elementi  di cui ai commi 2,  3 e 4 sono presi  a base della
decisione del comitato  di cui all'art. 8 della legge  n. 454/1997 in
ordine all'ammissione ai finanziamenti sopra indicati.
  6. Il presente decreto sostituisce  i precedenti decreti 14 ottobre
1998  e 27  novembre  1998, pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale  10
novembre 1998, n. 263 e 7 dicembre 1998, n. 286.
   Roma, 7 luglio 1999
                                       Il dirigente generale: Ricozzi