IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed in particolare l'art. 2, comma  3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle relative  circoscrizioni territoriali  nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale e  i compiti delle  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno  1999 con il quale, al fine
di  agevolare lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al  controllo
formale delle dichiarazioni I.V.A., si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici I.V.A.  ancora operanti e di trasferirla,
una  volta soppressi  i predetti  uffici, esclusivamente  agli uffici
delle  entrate dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo cosi'  agli
altri  uffici  delle  entrate   di  nuova  attivazione  di  dedicarsi
all'esecuzione dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Pieve  Cadore, Rovigo,  Civitavecchia,  Cles, Vallo  della Lucania  e
Viterbo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nelle regioni Campania, Lazio, Trentino-Alto Adige e Veneto sono
attivati gli uffici  delle entrate e le  sezioni staccate specificati
nell'unita  tabella che  costituisce  parte  integrante del  presente
decreto. Contestualmente  all'attivazione delle nuove  strutture sono
soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.
  2. A  decorrere dalla data di  avvio degli uffici delle  entrate di
cui  al comma  1,  gli  uffici dell'imposta  sul  valore aggiunto  di
Belluno, Roma, Salerno  e Trento, nonche' le  locali sezioni staccate
delle  direzioni  regionali  delle  entrate,  esercitano  la  propria
competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle
circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.
  3. Gli  uffici dell'imposta sul  valore aggiunto citati al  comma 2
provvedono,  per le  annualita' fino  al 1996,  al controllo  formale
delle dichiarazioni I.V.A.  e ai conseguenti adempimenti  anche per i
contribuenti   domiciliati   nelle   circoscrizioni   facenti   capo,
rispettivamente,  agli  uffici  delle  entrate di  Pieve  di  Cadore,
Civitavecchia, Vallo della Lucania e Cles.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 ottobre 1999
                                        Il direttore generale: Romano