Art. 12.
  Il consiglio  della scuola,  al fine di  ottenere la  formazione di
medici specialisti in anestesia  e rianimazione secondo gli obiettivi
generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori
scientificodisciplinari riportati  all'art. 9, nonche'  gli standards
complessivi di  addestramento professionale, determina,  nel rispetto
dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e di sala
operatoria;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  Il piano  dettagliato delle  attivita' formative e'  deliberato dal
Consiglio della  Scuola e reso  pubblico nel Manifesto  annuale degli
Studi.