Art. 12. Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in anestesia e rianimazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientificodisciplinari riportati all'art. 9, nonche' gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e di sala operatoria; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.