Art. 13. Il consiglio della scuola puo' autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con la finalita' della Scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il consiglio della Scuola puo' riconoscere utile l'attivita' svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.