Art. 13.
  Il consiglio della  scuola puo' autorizzare la  frequenza in Italia
ed  all'estero  in   strutture  universitarie  ed  extrauniversitarie
coerenti con la finalita'  della Scuola, per periodi complessivamente
non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il consiglio
della Scuola puo' riconoscere utile l'attivita' svolta nelle suddette
strutture, sulla base di idonea documentazione.