Art. 7.
  Sono ammessi  al concorso di  ammissione alla Scuola i  laureati in
medicina e chirurgia.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere, e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.