Art. 2.
  1. Il Ministero delle finanze e' autorizzato, per motivi d'urgenza,
ad  assumere da  graduatorie gia'  disponibili utilizzando,  entro il
limite di  ottocento unita', parte del  contingente numerico previsto
dall'art.  39,  comma  5,  della  legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
decurtando il numero di unita' cosi' assunte dal contingente stesso.