Art. 2. 1. Il Ministero delle finanze e' autorizzato, per motivi d'urgenza, ad assumere da graduatorie gia' disponibili utilizzando, entro il limite di ottocento unita', parte del contingente numerico previsto dall'art. 39, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decurtando il numero di unita' cosi' assunte dal contingente stesso.