Art. 3.
  1. E' autorizzato l'avvio  delle procedure di reclutamento elencate
nella tabella  2 allegata  al presente  decreto, nei  relativi limiti
dimensionali,  ferma  restando  la   necessita'  di  condizionare  le
successive assunzioni ad apposite  autorizzazioni, secondo criteri di
scaglionamento  degli  ingressi e  di  ricorso  a contratti  a  tempo
parziale in numero non inferiore alle percentuali previste al momento
dell'assunzione.