Art. 3. 1. E' autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali, ferma restando la necessita' di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni, secondo criteri di scaglionamento degli ingressi e di ricorso a contratti a tempo parziale in numero non inferiore alle percentuali previste al momento dell'assunzione.