Art. 4.
  1. In  ottemperanza a quanto  previsto dall'art. 3 del  decreto del
Presidente della  Repubblica in  data 21 gennaio  1999, la  tabella 3
allegata al  presente decreto rappresenta i  dati riepilogativi delle
assunzioni  relative   a  personale   gia'  dipendente   con  diversa
qualifica,   previamente   comunicati    dalle   amministrazioni   al
Dipartimento della funzione pubblica.
  2.  A far  data dal  presente decreto  tutti i  passaggi interni  a
seguito   di  procedure   concorsuali   e   di  procedure   selettive
appositamente  riservate  al   personale  dipendente,  devono  essere
preventivamente  autorizzati.  Negli  atti  di  programmazione  delle
assunzioni, sono  indicate le  percentuali dei  posti da  coprire con
personale  dipendente,  assicurando   il  carattere  selettivo  degli
accessi, rispetto al totale dei fabbisogni programmati.