Art. 4. 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1999, la tabella 3 allegata al presente decreto rappresenta i dati riepilogativi delle assunzioni relative a personale gia' dipendente con diversa qualifica, previamente comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica. 2. A far data dal presente decreto tutti i passaggi interni a seguito di procedure concorsuali e di procedure selettive appositamente riservate al personale dipendente, devono essere preventivamente autorizzati. Negli atti di programmazione delle assunzioni, sono indicate le percentuali dei posti da coprire con personale dipendente, assicurando il carattere selettivo degli accessi, rispetto al totale dei fabbisogni programmati.