Art. 2. Contributi di allacciamento per aumenti di potenza di utenze particolari Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano anche alle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86, purche' tali utenze abbiano carattere continuativo o ricorrente e rientrino nelle seguenti tipologie: 1) installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati (impianti segnaletici stradali, ripetitori radiotelevisivi, impianti di protezione catodica, radiotelefonici, di teletrasmissione dati, impianti di sollevamento acqua, case di transumanza e ricoveri per il bestiame, depositi per attrezzi e simili); costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna; 2) insegne luminose e pubblicitarie; impianti di illuminazione di monumenti e simili; impianti di risalita e simili; installazioni mobili o precarie (roulottes e simili); singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate ad oltre 2.000 metri dalla cabina di trasformazione M/B di riferimento.