Art. 2.
                     Contributi di allacciamento
            per aumenti di potenza di utenze particolari
  Le disposizioni contenute nel precedente  art. 1 si applicano anche
alle  utenze particolari  di  cui al  titolo  V, punti  1)  e 2)  del
provvedimento  del Comitato  interministeriale dei  prezzi 30  luglio
1986, n. 42/86, purche' tali  utenze abbiano carattere continuativo o
ricorrente e rientrino nelle seguenti tipologie:
  1) installazioni non presidiate  in permanenza, situate fuori dagli
abitati (impianti  segnaletici stradali,  ripetitori radiotelevisivi,
impianti di protezione catodica, radiotelefonici, di teletrasmissione
dati, impianti di sollevamento acqua,  case di transumanza e ricoveri
per il bestiame, depositi per attrezzi e simili); costruzioni che non
siano raggiungibili con strada percorribile  da automezzi o che siano
separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare,
di lago o laguna;
  2) insegne  luminose e pubblicitarie; impianti  di illuminazione di
monumenti  e simili;  impianti  di risalita  e simili;  installazioni
mobili  o  precarie (roulottes  e  simili);  singole costruzioni  non
abitate  in permanenza  o comunque  non di  residenza anagrafica  del
proprietario (ville,  case di  caccia, rifugi  di montagna  e simili)
situate ad  oltre 2.000 metri  dalla cabina di trasformazione  M/B di
riferimento.