Art. 3.
                Rettifica e restituzione di contributi
  Le utenze di cui  al precedente art. 2 alle quali,  a fronte di una
richiesta  di  aumento di  potenza,  sia  stato addebitato  un  nuovo
contributo  di allacciamento  o  contributo diverso  da quanto  sopra
specificato, possono  presentare all'impresa fornitrice o  suo avente
causa  apposita istanza,  corredata  dalla copia  della richiesta  di
aumento  di potenza  e  della  documentazione comprovante  l'avvenuto
pagamento  di quanto  richiesto a  titolo di  allacciamento, ai  fini
della  rettifica degli  importi  fatturati e  della restituzione  dei
contributi  indebitamente versati  e  degli  interessi legali,  fatta
salva eventuale prescrizione ai termini di legge.