Art. 3. Rettifica e restituzione di contributi Le utenze di cui al precedente art. 2 alle quali, a fronte di una richiesta di aumento di potenza, sia stato addebitato un nuovo contributo di allacciamento o contributo diverso da quanto sopra specificato, possono presentare all'impresa fornitrice o suo avente causa apposita istanza, corredata dalla copia della richiesta di aumento di potenza e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto a titolo di allacciamento, ai fini della rettifica degli importi fatturati e della restituzione dei contributi indebitamente versati e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.