Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri, come definite all'art. 1, che approdino in porti nazionali, ovvero partano da essi. 2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le navi da guerra e da trasporto truppe, nonche' le unita' da diporto ad eccezione di quelle che sono o saranno dotate di equipaggio e che trasportano piu' di dodici passeggeri ai fini commerciali.