Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. Il  presente decreto si applica  a tutte le navi  da passeggeri,
come definite  all'art. 1, che  approdino in porti  nazionali, ovvero
partano da essi.
  2. Sono escluse  dall'applicazione del presente decreto  le navi da
guerra  e  da trasporto  truppe,  nonche'  le  unita' da  diporto  ad
eccezione di  quelle che sono  o saranno  dotate di equipaggio  e che
trasportano piu' di dodici passeggeri ai fini commerciali.