Art. 3.
                 Conteggio del numero dei passeggeri
  1. Il conteggio  delle persone a bordo delle navi  da passeggeri in
uscita  da porti  nazionali e'  effettuato prima  della partenza.  Il
numero delle persone  a bordo, e' comunicato prima  della partenza al
comandante  della   nave  da  passeggeri  nonche'   all'addetto  alla
registrazione  dei passeggeri  della societa'  o ad  apposito sistema
della societa' situato a terra e preposto a tale fine.
  2. Prima  della partenza, il  comandante della nave accerta  che il
numero delle persone  a bordo non superi il numero  di passeggeri che
la nave e autorizzata a trasportare.
  3. Fermo  restando l'obbligo di  cui al  comma 2, sono  escluse dal
conteggio del numero dei passeggeri:
  a)  le unita'  da passeggeri  che effettuano  viaggi esclusivamente
nella Laguna Veneta, e in quella di Grado;
  b)  le  unita' da  passeggeri  in  navigazione "nazionale  locale",
all'interno di  porti, lagune e  rade e  che trasportino non  piu' di
venti passeggeri;
  c) fino al 31 dicembre 2003, le unita' da passeggeri che effettuano
servizi regolari di collegamento nello Stretto di Messina. Per queste
ultime, a  titolo sperimentale,  il conteggio  del numero  massimo di
persone  e effettuato,  fino  alla predetta  data,  sulla base  della
capacita' massima di passeggeri autorizzata per i vagoni ferroviari e
per tutti gli  altri veicoli a bordo; dopo la  predetta data, saranno
emanate disposizioni in base ai risultati della sperimentazione.