Art. 3. Conteggio del numero dei passeggeri 1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza. Il numero delle persone a bordo, e' comunicato prima della partenza al comandante della nave da passeggeri nonche' all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o ad apposito sistema della societa' situato a terra e preposto a tale fine. 2. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi il numero di passeggeri che la nave e autorizzata a trasportare. 3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, sono escluse dal conteggio del numero dei passeggeri: a) le unita' da passeggeri che effettuano viaggi esclusivamente nella Laguna Veneta, e in quella di Grado; b) le unita' da passeggeri in navigazione "nazionale locale", all'interno di porti, lagune e rade e che trasportino non piu' di venti passeggeri; c) fino al 31 dicembre 2003, le unita' da passeggeri che effettuano servizi regolari di collegamento nello Stretto di Messina. Per queste ultime, a titolo sperimentale, il conteggio del numero massimo di persone e effettuato, fino alla predetta data, sulla base della capacita' massima di passeggeri autorizzata per i vagoni ferroviari e per tutti gli altri veicoli a bordo; dopo la predetta data, saranno emanate disposizioni in base ai risultati della sperimentazione.