Art. 4. Informazioni sui passeggeri 1. Su tutte le unita' da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi di distanza superiore a venti miglia devono essere rilevate le seguenti informazioni relative alle persone a bordo: a) cognome; b) nome o iniziale; c) sesso; d) categoria d'eta' (neonato, bambino, adulto) oppure l'eta' o l'anno di nascita; e) a richiesta del passeggero, le informazioni relative alla propria necessita' di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza. 2. Le predette informazioni sono raccolte prima della partenza e comunicate, entro trenta minuti dalla partenza della nave, all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o ad apposito sistema della societa' situato a terra e' preposto a tale fine. 3. I dati personali, raccolti ai sensi del presente articolo, sono conservati solo per il tempo necessario ai fini del presente decreto.