Art. 4.
                     Informazioni sui passeggeri
  1. Su tutte le unita' da  passeggeri in partenza da porti nazionali
che effettuano  viaggi di  distanza superiore  a venti  miglia devono
essere  rilevate le  seguenti  informazioni relative  alle persone  a
bordo:
    a) cognome;
    b) nome o iniziale;
    c) sesso;
  d)  categoria d'eta'  (neonato,  bambino, adulto)  oppure l'eta'  o
l'anno di nascita;
  e)  a  richiesta  del  passeggero, le  informazioni  relative  alla
propria necessita'  di particolari cure e/o  assistenza in situazioni
di emergenza.
  2. Le  predette informazioni sono  raccolte prima della  partenza e
comunicate,   entro  trenta   minuti  dalla   partenza  della   nave,
all'addetto  alla registrazione  dei passeggeri  della societa'  o ad
apposito sistema  della societa' situato  a terra e' preposto  a tale
fine.
  3. I dati personali, raccolti  ai sensi del presente articolo, sono
conservati solo per il tempo necessario ai fini del presente decreto.