Art. 5. D e r o g h e 1. L'amministrazione puo', in comune accordo con l'altro Stato membro dell'Unione europea interessato ad una particolare tratta, ridurre il limite di venti miglia di cui all'art. 4, comma 1. 2. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita' annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e' inferiore al 10% e a) nella misura in cui il viaggio non superi circa 30 miglia dal punto di partenza, o a) se il servizio e' inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'amministrazione, se del caso, di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo' chiedere alla Commissione europea che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni dell'art. 4, per motivi di comprovata inattuabilita'. La deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata alla esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente. 3. L'amministrazione puo' esentare le navi da passeggeri nazionali che effettuano viaggi verso porti extracomunitari, dall'applicazione totale o parziale del presente decreto, qualora i viaggi previsti per tali navi rendano praticamente impossibile la predisposizione di tali registrazioni. 4. Nel caso di esenzioni o deroghe che si intende rilasciare, ai sensi delle pertinenti regole SOLAS, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, per quanto riguarda le informazioni sui passeggeri devono comunque essere tassativamente rispettate le condizioni in materia di esenzioni e deroghe stabilite dal presente decreto. 5. L'amministrazione non concede esenzioni o deroghe alle navi da passeggeri in partenza dai porti nazionali e battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ma parte contraente della convenzione SOLAS, se queste non soddisfano le condizioni per la concessione dell'esenzione previste dalla predetta convenzione.