Art. 5.
                            D e r o g h e
  1.  L'amministrazione puo',  in  comune accordo  con l'altro  Stato
membro  dell'Unione europea  interessato ad  una particolare  tratta,
ridurre il limite di venti miglia di cui all'art. 4, comma 1.
  2. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita'
annua  che l'onda  significativa  superi l'altezza  di  due metri  e'
inferiore al 10% e
  a) nella  misura in cui il  viaggio non superi circa  30 miglia dal
punto di partenza, o
  a) se il  servizio e' inteso essenzialmente  a fornire collegamenti
regolari a comunita' isolate per rispondere a loro esigenze abituali,
l'amministrazione, se  del caso, di  concerto con altro  Stato membro
dai  cui porti  partano le  navi  da passeggeri,  puo' chiedere  alla
Commissione europea  che le  societa' deroghino in  tutto o  in parte
alle   prescrizioni   dell'art.   4,   per   motivi   di   comprovata
inattuabilita'.  La  deroga  di  cui al  presente  comma  e'  inoltre
subordinata  alla esistenza,  nei tratti  di mare  dove operano  tali
navi,  di  sistemi  costieri  di  orientamento  della  navigazione  e
previsioni meteorologiche affidabili, nonche' di strutture di ricerca
e soccorso adeguate e in numero sufficiente.
  3. L'amministrazione puo' esentare  le navi da passeggeri nazionali
che effettuano viaggi  verso porti extracomunitari, dall'applicazione
totale o parziale del presente decreto, qualora i viaggi previsti per
tali navi rendano praticamente impossibile la predisposizione di tali
registrazioni.
  4. Nel  caso di esenzioni o  deroghe che si intende  rilasciare, ai
sensi  delle  pertinenti  regole   SOLAS,  alle  navi  nazionali  che
effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, per
quanto riguarda le informazioni sui passeggeri devono comunque essere
tassativamente  rispettate le  condizioni in  materia di  esenzioni e
deroghe stabilite dal presente decreto.
  5. L'amministrazione non  concede esenzioni o deroghe  alle navi da
passeggeri in partenza dai porti nazionali e battenti bandiera di uno
Stato non appartenente all'Unione  europea, ma parte contraente della
convenzione  SOLAS, se  queste non  soddisfano le  condizioni per  la
concessione dell'esenzione previste dalla predetta convenzione.