Art. 6.
                       Obblighi per le societa'
  1.   Ogni   societa'   che   abbia   assunto   la   responsabilita'
dell'esercizio  di  una  nave  da passeggeri  deve,  ai  sensi  degli
articoli 3 e 4:
  a) disporre di  un sistema per la  registrazione delle informazioni
dei passeggeri, in conformita' ai criteri di cui all'art. 7;
  b) designare un responsabile per  la registrazione dei passeggeri e
per la conservazione  e la trasmissione di tali  informazioni in caso
di emergenza o in seguito ad un incidente.
  2. La  societa' provvede  affinche' le informazioni  sui passeggeri
oggetto  del  presente  decreto  siano in  ogni  momento  prontamente
disponibili  per la  trasmissione  all'autorita'  designata, ai  fini
della ricerca e del soccorso in caso  di emergenza o in seguito ad un
incidente.
  3. La  societa' provvede  affinche' le informazioni  riguardanti le
persone  che hanno  dichiarato di  aver  bisogno di  cure speciali  o
assistenza in situazioni di emergenza, siano adeguatamente registrate
e  comunicate al  comandante della  nave prima  della partenza  della
stessa.
  4.  La   societa'  che  gestisce  la   nave  passeggeri  nazionale,
proveniente da un porto situato al di fuori della Comunita' europea e
diretta verso un porto nazionale,  fornisce le informazioni di cui al
presente articolo, oltre a quelle di cui all'art. 3, con le modalita'
ivi previste.
  5. La societa' che gestisce la nave passeggeri battente bandiera di
uno  Stato non  appartenente  all'Unione europea,  proveniente da  un
porto situato al di fuori della  Comunita' europea e diretta verso un
porto  nazionale,  provvede a  che  siano  raccolte e  conservate  le
informazioni  di cui  al presente  articolo,  oltre a  quelle di  cui
all'art.  3,  affinche'  l'autorita'  designata  possa  disporne,  se
necessario, ai fini di ricerca e  soccorso e per le altre conseguenze
di un incidente.