Art. 6. Obblighi per le societa' 1. Ogni societa' che abbia assunto la responsabilita' dell'esercizio di una nave da passeggeri deve, ai sensi degli articoli 3 e 4: a) disporre di un sistema per la registrazione delle informazioni dei passeggeri, in conformita' ai criteri di cui all'art. 7; b) designare un responsabile per la registrazione dei passeggeri e per la conservazione e la trasmissione di tali informazioni in caso di emergenza o in seguito ad un incidente. 2. La societa' provvede affinche' le informazioni sui passeggeri oggetto del presente decreto siano in ogni momento prontamente disponibili per la trasmissione all'autorita' designata, ai fini della ricerca e del soccorso in caso di emergenza o in seguito ad un incidente. 3. La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti le persone che hanno dichiarato di aver bisogno di cure speciali o assistenza in situazioni di emergenza, siano adeguatamente registrate e comunicate al comandante della nave prima della partenza della stessa. 4. La societa' che gestisce la nave passeggeri nazionale, proveniente da un porto situato al di fuori della Comunita' europea e diretta verso un porto nazionale, fornisce le informazioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui all'art. 3, con le modalita' ivi previste. 5. La societa' che gestisce la nave passeggeri battente bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, proveniente da un porto situato al di fuori della Comunita' europea e diretta verso un porto nazionale, provvede a che siano raccolte e conservate le informazioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui all'art. 3, affinche' l'autorita' designata possa disporne, se necessario, ai fini di ricerca e soccorso e per le altre conseguenze di un incidente.