Art. 7. Approvazione dei sistemi di registrazione e loro caratteristiche 1. L'amministrazione approva i sistemi di registrazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e procede alla verifica, sia pure a campione, del loro funzionamento. 2. I sistemi di registrazione devono, ai fini del presente decreto, soddisfare i seguenti criteri funzionali: a) leggibilita': i dati devono avere un formato facilmente leggibile; b) disponibilita': i dati devono essere facilmente disponibili per le autorita' designate interessate alle informazioni contenute nel sistema; c) funzionalita': il sistema deve essere concepito in modo da non ritardare l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri; d) sicurezza: i dati devono essere adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale e l'alterazione e devono essere trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 3. Non e' consentita la presenza di piu' sistemi della medesima' societa' sulla stessa rotta o su rotte analoghe.