Art. 7.
              Approvazione dei sistemi di registrazione
                       e loro caratteristiche
  1.  L'amministrazione approva  i  sistemi di  registrazione di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera a),  e procede alla verifica, sia pure a
campione, del loro funzionamento.
  2. I sistemi di registrazione devono, ai fini del presente decreto,
soddisfare i seguenti criteri funzionali:
  a)  leggibilita':  i  dati   devono  avere  un  formato  facilmente
leggibile;
  b) disponibilita': i dati  devono essere facilmente disponibili per
le autorita'  designate interessate  alle informazioni  contenute nel
sistema;
  c) funzionalita': il  sistema deve essere concepito in  modo da non
ritardare l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
  d) sicurezza: i dati devono essere adeguatamente protetti contro la
distruzione  accidentale   o  illecita,  la  perdita   accidentale  e
l'alterazione e  devono essere trattati  nel rispetto della  legge 31
dicembre  1996, n.  675,  recante  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
  3. Non  e' consentita la  presenza di piu' sistemi  della medesima'
societa' sulla stessa rotta o su rotte analoghe.