Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.   Le  disposizioni   circa  l'obbligo   del  rilevamento   delle
informazioni sui passeggeri, contenute nell'art. 4, entrano in vigore
il 1 gennaio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1999
                                                    Il Ministro: Treu