ALLEGATO B REQUISITI DEL DOSSIER DA PRESENTARE AI FINI DELL'ACCETTAZIONE DI UN FEROMONE COME PRODOTTO FITOSANITARIO. (Parte A dell'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995). Preparati chimici 1. Identita' del prodotto fitosanitario. 1.1. Richiedente (nome, indirizzo, ecc.) 1.2. Fabbricante del prodotto fitosanitario e della(e) sostanza(e) attiva(e) (nome, indirizzo compresa l'ubicazione dello stabilimento) 1.3. Nome commerciale o nome proposto e, se del caso, numero di codice (sigla sperimentale) 1.4. Dati quantitativi e qualitativi dettagliati sulla composizione del preparato (sostanza(e) attiva(e) e coformulanti) 1.5. Stato fisico e natura del preparato 1.6. Attivita' semiochimica 2. Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche del prodotto fitosanitario. 2.1. Aspetto (colore, odore) 2.2. Esplosivita' e proprieta' ossidanti 2.3. Punto di infiammabilita' ed altre indicazioni sull'infiammabilita' o autocombustione 2.4. Acidita'/alcalinita' e, se del caso, valore del pH 2.5. Viscosita' e tensione superficiale 2.6. Densita' relativa e densita' apparente 2.7. Stabilita' all'immagazzinamento - stabilita' e conservabilita' 2.8. Caratteristiche tecniche del prodotto fitosanitario 2.9. Compatibilita' fisica e chimica con altri prodotti, compresi quelli fitosanitari, per i quali si chiede l'autorizzazione all'uso combinato 2.11. Riassunto e valutazione dei dati presentati ai punti da 2.1. a 2.10. 3. Dati relativi all'applicazione. 3.1. Campi d'impiego 3.3. Dettagli sull'uso previsto, per esempio tipi di organismi nocivi controllati e/o piante o prodotti vegetali da proteggere 3.4. Dosi di applicazione 3.5. Concentrazione della sostanza attiva nel materiale usato 3.6. Modalita' di applicazione 3.7. Numero e tempi delle applicazioni nonche' durata della protezione 3.9. Istruzioni per l'uso 4. Altre informazioni sul prodotto fitosanitario. 4.1. Imballaggio (tipo, materiali, dimensioni, ecc.), compabilita' del preparato con i materiali proposti per l'imballaggio 4.2. Modalita' per la pulizia dell'attrezzatura di applicazione 4.3. Tempi di rientro, periodi di attesa necessari o altre precauzioni per salvaguardare l'uomo, il bestiame, l'ambiente 4.4. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio 4.5. Misure d'emergenza in caso d'incidente 4.6. Procedure per la distruzione o la decontaminazione del prodotto fitosanitario e dell'imballaggio 5. Metodi analitici. 5.1. Metodi per l'analisi della preparazione (prodotto fitosanitario pronto per l'uso) 5.2. Metodi analitici per la determinazione dei residui (1) 6. Dati di efficacia (2). 6.1. Prove preliminari 6.2. Prove di efficacia 6.3. Informazioni sulla comparsa o sull'eventuale sviluppo di resistenza 6.4. Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa delle piante o dei prodotti vegetali 6.5. Fitotossicita' nei confronti delle piante (varie cultivar) o prodotti vegetali bersaglio 6.6. Osservazioni riguardanti effetti collaterali indesiderabili o non voluti, ad es. su organismi utili o su organismi diversi dagli organismi bersaglio, sulle colture successive, su altre piante o parti di piante trattate utilizzate a fini di moltiplicazione (ad es. sementi, talee o stoloni) 6.7. Riassunto e valutazione dei dati forniti a norma dei punti da 6.1 a 6.6. 7. Studi tossicologici. 7.1. Tossicita' acuta 7.1.1. Orale 7.1.2. Cutanea 7.1.3. Inalatoria 7.1.4. Irritazione cutanea 7.1.5. Irritazione oculare 7.1.6. Sensibilizzazione cutanea 7.2. Dati sull'esposizione 7.2.1. Esposizione degli operatori 7.2.1.1. Valutazione dell'esposizione degli operatori 7.2.1.2. Misurazione dell'esposizione degli operatori (3) 7.2.2. Esposizione degli astanti (4) 7.2.3. Esposizione dei lavoratori (4) 7.3. Assorbimento cutaneo (4) 7.4. Dati tossicologici disponibili riguardanti le sostanze non attive 8. Residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli ani mali (5). 8.1. Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nelle piante e nel bestiame 8.2. Sperimentazioni sui residui 8.3. Studi di alimentazione del bestiame 8.4. Effetti della trasformazione industriale e/o delle preparazioni domestiche 8.5. Residui in colture successive 8.6. Livelli massimi di residui proposti (MRL) e definizione di residuo 8.8. Stima dell'esposizione potenziale e effettiva attraverso la dieta e altre vie 8.9. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui 9. Destino e comportamento ambientale (6). 9.1. Destino e comportamento nel suolo 9.2. Destino e comportamento nelle acque 9.3. Destino e comportamento nell'aria 10. Studi ecotossicologici (7). 10.1. Effetti sugli uccelli 10.1.1. Tossicita' orale acuta 10.2. Effetti sugli organismi acquatici 10.2.1. Tossicita' acuta nei pesci e gli invertebrati acquatici, o effetti sulla crescita delle alghe 10.4. Tossicita' per le api 10.5. Effetti su artropodi differenti dalle api 11. Sommario e valutazione dei punti 9 e 10. 12. Altre informazioni. 12.1. Informazioni sulle autorizzazioni in altri Paesi 12.2. Informazioni sui limiti massimi stabiliti per i residui (MRL) in altri Paesi 12.3. Proposte di classificazione e di etichettatura ai sensi della legge 24 maggio 1974, n. 256, e successivi aggiornamenti, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, compresa la giustificazione di dette proposte: - Simbolo(i) di pericolo, - Indicazioni di pericolo, - Frasi di rischio (R), - Consigli di prudenza (S). 12.4. Proposte di frasi tipo relative alla natura del rischio e alle precauzioni da adottare in conformita' dell'art. 16, comma 1, lettere g) e h) e etichetta proposta 12.5. Campioni degli imballaggi proposti (1) Il metodo deve essere in grado di determinare e confermare i residui rilevanti dal punto di vista tossicologico o per l'ambiente. (2) L'efficacia dei feromoni come mezzo di protezione delle colture da una specie dannosa deve essere dimostrata con prove su superficie di idonea dimensione (almeno 1 ha). Il confronto puo' essere effettuato con appezzamenti limitrofi della stessa coltura con caratteristiche il piu' possibile simili (ad es., per le piante arboree da frutto e per la vite, la stessa cultivar o cultivar diverse con eguale epoca di raccolta, eta', forma di allevamento, sistema di gestione del terreno). E' possibile utilizzare per il confronto appezzamenti difesi con insetticidi chimici tradizionali, o altri formulati di feromoni di efficacia nota. La necessita' dei trattamenti deve essere dimostrata con campionamnenti idonei ad evidenziare il rischio per la coltura (ad es. uso di trappole a feromone o basate su altro meccanismo attrattivo, conteggio di uova, di organi infestanti, ecc.) Il livello di efficacia deve essere documentato mediante appropriati controlli dei danni secondo la coltura considerata. Trappole al feromone dovrebbero essere collocate anche nell'appezzamento in cui sono collocati gli erogatori secondo il metodo della confusione per documentare l'inibizione delle colture. Le prove devono essere accompagnate da una dettagliata descrizione di come si esplica il funzionamento del "semichimico". Viene richiesta anche un'analisi dei sistemi alternativi possibili e considerazioni sul molo che il feromone puo' svolgere nell'ambito della strategia di difesa con particolare attenzione alla gestione della resistenza agli insetticidi. (3) Da effettuare solo se, sulla base delle caratteristiche tossicologiche delle sostanze attive e formulati, c'e' la possibilita' di superamento dei livelli ammissibili di esposizione dei lavoratori. (4) Richiesta solo in caso di caratterizzazione tossicologica delle sostanze attive e formulati tale da rendere obbligatoria l'attuazione del punto 7.2.1.2. (5) Questi studi devono sempre essere eseguiti salvo che si possa comprovare che non rimangono residui sulle piante o sui prodotti vegetali utilizzati come alimenti per l'uomo o per gli animali. (6) Utilizzando le stesse procedure definite per la registrazione dei prodotti fitosanitari, dovranno essere stimate delle prevedibili concentrazioni (PEC), per i principali comparti ambientali (acqua, aria, suolo, biomassa). Le PEC dovranno essere riferite al caso peggiore, corrispondente alla massima rata di applicazione agronomica ed alla maggiore vulnerabilita' dei comparti ambientali. (7) Tali studi sul formulato possono essere non presentati qualora i coformulanti presenti non abbiano caratteristiche di pericolosita' per l'ambiente.