(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
  REQUISITI DEL DOSSIER DA PRESENTARE AI FINI DELL'ACCETTAZIONE DI UN
FEROMONE COME PRODOTTO FITOSANITARIO.  (Parte A dell'allegato III del
decreto legislativo n. 194/1995).
                          Preparati chimici
 1. Identita' del prodotto fitosanitario.
   1.1. Richiedente (nome, indirizzo, ecc.)
  1.2. Fabbricante del prodotto  fitosanitario e della(e) sostanza(e)
attiva(e) (nome, indirizzo compresa l'ubicazione dello stabilimento)
  1.3. Nome  commerciale o nome  proposto e,  se del caso,  numero di
codice (sigla sperimentale)
  1.4. Dati quantitativi e qualitativi dettagliati sulla composizione
del preparato (sostanza(e) attiva(e) e coformulanti)
   1.5. Stato fisico e natura del preparato
   1.6. Attivita' semiochimica
  2.  Caratteristiche  fisiche,  chimiche  e  tecniche  del  prodotto
fitosanitario.
   2.1. Aspetto (colore, odore)
   2.2. Esplosivita' e proprieta' ossidanti
  2.3.    Punto    di    infiammabilita'   ed    altre    indicazioni
sull'infiammabilita' o autocombustione
   2.4. Acidita'/alcalinita' e, se del caso, valore del pH
   2.5. Viscosita' e tensione superficiale
   2.6. Densita' relativa e densita' apparente
  2.7. Stabilita' all'immagazzinamento - stabilita' e conservabilita'
   2.8. Caratteristiche tecniche del prodotto fitosanitario
  2.9. Compatibilita'  fisica e chimica con  altri prodotti, compresi
quelli fitosanitari,  per i quali si  chiede l'autorizzazione all'uso
combinato
  2.11. Riassunto e valutazione dei  dati presentati ai punti da 2.1.
a 2.10.
 3. Dati relativi all'applicazione.
   3.1. Campi d'impiego
  3.3.  Dettagli sull'uso  previsto,  per esempio  tipi di  organismi
nocivi controllati e/o piante o prodotti vegetali da proteggere
   3.4. Dosi di applicazione
  3.5. Concentrazione della sostanza attiva nel materiale usato
   3.6. Modalita' di applicazione
  3.7.  Numero  e  tempi  delle  applicazioni  nonche'  durata  della
protezione
   3.9. Istruzioni per l'uso
 4. Altre informazioni sul prodotto fitosanitario.
  4.1. Imballaggio (tipo,  materiali, dimensioni, ecc.), compabilita'
del preparato con i materiali proposti per l'imballaggio
  4.2. Modalita' per la pulizia dell'attrezzatura di applicazione
  4.3.  Tempi  di  rientro,  periodi  di  attesa  necessari  o  altre
precauzioni per salvaguardare l'uomo, il bestiame, l'ambiente
  4.4.  Metodi  e  precauzioni  raccomandati  per  la  manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio
   4.5. Misure d'emergenza in caso d'incidente
  4.6.  Procedure  per  la  distruzione  o  la  decontaminazione  del
prodotto fitosanitario e dell'imballaggio
 5. Metodi analitici.
  5.1.   Metodi   per    l'analisi   della   preparazione   (prodotto
fitosanitario pronto per l'uso)
  5.2. Metodi analitici per la determinazione dei residui (1)
 6. Dati di efficacia (2).
   6.1. Prove preliminari
   6.2. Prove di efficacia
  6.3.  Informazioni  sulla  comparsa o  sull'eventuale  sviluppo  di
resistenza
  6.4. Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa delle piante
o dei prodotti vegetali
  6.5. Fitotossicita'  nei confronti delle piante  (varie cultivar) o
prodotti vegetali bersaglio
  6.6. Osservazioni riguardanti  effetti collaterali indesiderabili o
non voluti,  ad es. su organismi  utili o su organismi  diversi dagli
organismi  bersaglio, sulle  colture  successive, su  altre piante  o
parti di piante trattate utilizzate a fini di moltiplicazione (ad es.
sementi, talee o stoloni)
  6.7. Riassunto e valutazione dei dati  forniti a norma dei punti da
6.1 a 6.6.
 7. Studi tossicologici.
   7.1. Tossicita' acuta
    7.1.1. Orale
    7.1.2. Cutanea
    7.1.3. Inalatoria
    7.1.4. Irritazione cutanea
    7.1.5. Irritazione oculare
    7.1.6. Sensibilizzazione cutanea
   7.2. Dati sull'esposizione
    7.2.1. Esposizione degli operatori
     7.2.1.1. Valutazione dell'esposizione degli operatori
  7.2.1.2. Misurazione dell'esposizione degli operatori (3)
    7.2.2. Esposizione degli astanti (4)
   7.2.3. Esposizione dei lavoratori (4)
    7.3. Assorbimento cutaneo (4)
  7.4.  Dati tossicologici  disponibili riguardanti  le sostanze  non
attive
  8. Residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli
ani mali (5).
  8.1. Metabolismo,  distribuzione ed  espressione del  residuo nelle
piante e nel bestiame
   8.2. Sperimentazioni sui residui
   8.3. Studi di alimentazione del bestiame
  8.4.   Effetti   della   trasformazione   industriale   e/o   delle
preparazioni domestiche
   8.5. Residui in colture successive
  8.6. Livelli  massimi di  residui proposti  (MRL) e  definizione di
residuo
  8.8. Stima  dell'esposizione potenziale  e effettiva  attraverso la
dieta e altre vie
   8.9. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui
 9. Destino e comportamento ambientale (6).
   9.1. Destino e comportamento nel suolo
   9.2. Destino e comportamento nelle acque
   9.3. Destino e comportamento nell'aria
 10. Studi ecotossicologici (7).
   10.1. Effetti sugli uccelli
    10.1.1. Tossicita' orale acuta
   10.2. Effetti sugli organismi acquatici
  10.2.1. Tossicita' acuta nei pesci  e gli invertebrati acquatici, o
effetti sulla crescita delle alghe
   10.4. Tossicita' per le api
   10.5. Effetti su artropodi differenti dalle api
 11. Sommario e valutazione dei punti 9 e 10.
 12. Altre informazioni.
   12.1. Informazioni sulle autorizzazioni in altri Paesi
  12.2. Informazioni sui limiti massimi stabiliti per i residui (MRL)
in altri Paesi
  12.3. Proposte di classificazione e di etichettatura ai sensi della
legge  24 maggio  1974, n.  256,  e successivi  aggiornamenti, e  del
decreto del Presidente  della Repubblica 24 maggio  1988, compresa la
giustificazione di dette proposte:
    - Simbolo(i) di pericolo,
    - Indicazioni di pericolo,
    - Frasi di rischio (R),
    - Consigli di prudenza (S).
  12.4. Proposte  di frasi  tipo relative alla  natura del  rischio e
alle precauzioni  da adottare in  conformita' dell'art. 16,  comma 1,
lettere g) e h) e etichetta proposta
   12.5. Campioni degli imballaggi proposti
  (1) Il  metodo deve essere in  grado di determinare e  confermare i
residui rilevanti dal punto di vista tossicologico o per l'ambiente.
  (2) L'efficacia dei feromoni come mezzo di protezione delle colture
da una specie dannosa deve  essere dimostrata con prove su superficie
di  idonea  dimensione  (almeno  1  ha).  Il  confronto  puo'  essere
effettuato  con  appezzamenti  limitrofi  della  stessa  coltura  con
caratteristiche  il piu'  possibile  simili (ad  es.,  per le  piante
arboree  da frutto  e  per la  vite, la  stessa  cultivar o  cultivar
diverse con  eguale epoca  di raccolta,  eta', forma  di allevamento,
sistema  di gestione  del terreno).  E' possibile  utilizzare per  il
confronto appezzamenti difesi con insetticidi chimici tradizionali, o
altri  formulati di  feromoni di  efficacia nota.  La necessita'  dei
trattamenti  deve  essere  dimostrata con  campionamnenti  idonei  ad
evidenziare  il rischio  per la  coltura (ad  es. uso  di trappole  a
feromone o basate su altro  meccanismo attrattivo, conteggio di uova,
di  organi infestanti,  ecc.)  Il livello  di  efficacia deve  essere
documentato  mediante  appropriati  controlli dei  danni  secondo  la
coltura considerata. Trappole al feromone dovrebbero essere collocate
anche nell'appezzamento  in cui sono collocati  gli erogatori secondo
il  metodo  della  confusione   per  documentare  l'inibizione  delle
colture.  Le  prove devono  essere  accompagnate  da una  dettagliata
descrizione di  come si  esplica il funzionamento  del "semichimico".
Viene richiesta anche un'analisi  dei sistemi alternativi possibili e
considerazioni  sul molo  che il  feromone puo'  svolgere nell'ambito
della strategia  di difesa  con particolare attenzione  alla gestione
della resistenza agli insetticidi.
  (3)  Da  effettuare  solo  se,  sulla  base  delle  caratteristiche
tossicologiche   delle  sostanze   attive   e   formulati,  c'e'   la
possibilita' di  superamento dei  livelli ammissibili  di esposizione
dei lavoratori.
  (4) Richiesta solo in caso di caratterizzazione tossicologica delle
sostanze attive e formulati tale da rendere obbligatoria l'attuazione
del punto 7.2.1.2.
  (5) Questi studi  devono sempre essere eseguiti salvo  che si possa
comprovare  che non  rimangono residui  sulle piante  o sui  prodotti
vegetali utilizzati come alimenti per l'uomo o per gli animali.
  (6) Utilizzando  le stesse procedure definite  per la registrazione
dei prodotti fitosanitari, dovranno  essere stimate delle prevedibili
concentrazioni (PEC),  per i  principali comparti  ambientali (acqua,
aria,  suolo, biomassa).  Le  PEC dovranno  essere  riferite al  caso
peggiore, corrispondente alla massima rata di applicazione agronomica
ed alla maggiore vulnerabilita' dei comparti ambientali.
  (7) Tali studi sul formulato  possono essere non presentati qualora
i coformulanti presenti non  abbiano caratteristiche di pericolosita'
per l'ambiente.