IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilita' rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000; Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998 - di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997; Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella B della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonche' di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Viste le istanze presentate dalle regioni Liguria, Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza; Visti i pareri espressi dal Ministero della sanita'; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera. Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA. L'unita' di verifica degli investimenti pubblici procedera', anche a campione, alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994. Roma, 30 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 270