Art. 4. 1. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, d'intesa con il prefetto di Caserta, predispone un piano di ripristino ambientale nel territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attivita' estrattiva delle cave dismesse ed ancora in esercizio, progetta e realizza gli interventi e si avvale di enti ed organismi pubblici, nonche' degli organismi specializzati di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dei poteri e delle deroghe attribuiti allo stesso ed al prefetto di Napoli delegato, anche in deroga alla legge regionale 13 dicembre 1985, cosi' come integrata e modificata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17. 2. Il piano di cui al comma precedente dovra' essere adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario delegato, presidente della regione Campania si avvale di una apposita struttura composta da dipendenti pubblici, fino ad un massimo di otto unita' a cui riconosce compenso per lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa, oltre ai rimborsi spese per missioni.