Art. 4.
  1.  Il commissario  delegato,  presidente  della regione  Campania,
d'intesa  con  il  prefetto  di   Caserta,  predispone  un  piano  di
ripristino  ambientale  nel  territorio della  provincia  di  Caserta
compromesso dall'attivita'  estrattiva delle cave dismesse  ed ancora
in esercizio, progetta e realizza gli  interventi e si avvale di enti
ed organismi  pubblici, nonche' degli organismi  specializzati di cui
al secondo periodo  dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n. 2558 del
30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dei
poteri  e delle  deroghe attribuiti  allo  stesso ed  al prefetto  di
Napoli delegato,  anche in  deroga alla  legge regionale  13 dicembre
1985,  cosi' come  integrata e  modificata dalla  legge regionale  13
aprile 1995, n. 17.
  2. Il piano di cui al comma precedente dovra' essere adottato entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
  3. Per  le finalita'  di cui al  presente articolo,  il commissario
delegato, presidente della regione Campania si avvale di una apposita
struttura composta da dipendenti pubblici, fino ad un massimo di otto
unita' a cui  riconosce compenso per lavoro  straordinario nel limite
di 70  ore mensili  per lo svolgimento  delle attivita'  previste dal
presente  articolo che  sara'  retribuito  in rapporto  all'attivita'
effettivamente resa, oltre ai rimborsi spese per missioni.