Art. 5. 1. Al personale delle strutture commissariali cui saranno conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' ai loro collaboratori e' corrisposto un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Qualora i commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli intendano avvalersi degli enti pubblici di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, con i quali stipulano apposita convenzione, il relativo compenso e' determinato, per le attivita' di supporto, a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate per le attivita' di progettazione sulla base delle vigenti tariffe professionali applicando sui compensi calcolati a percentuale una riduzione del 50% stabilendo nel 50% degli importi dei compensi a percentuale l'ammontare dei compensi accessori forfettizzati. 3. Le modalita' di calcolo dei compensi di cui al precedente comma sono applicate anche alla Sogesid.