Art. 5.
  1. Al personale delle strutture commissariali cui saranno conferite
le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo
e  agli incaricati  della  redazione del  progetto,  del piano  della
sicurezza, della direzione  dei lavori, del collaudo  nonche' ai loro
collaboratori  e'  corrisposto  un  compenso  nella  misura  prevista
dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2. Qualora i commissari delegati, presidente della regione Campania
e  sindaco  del  comune  di Napoli  intendano  avvalersi  degli  enti
pubblici  di cui  all'art. 4  dell'ordinanza n.  2470 del  31 ottobre
1996,  con  i  quali  stipulano  apposita  convenzione,  il  relativo
compenso e' determinato, per le attivita' di supporto, a vacazione ai
sensi dell'art.  4 della  legge n.  143/1949, aggiornato  con decreto
ministeriale n. 417/1997, con la  detrazione di cui all'art. 4, comma
12-bis, della  legge n. 155/1989 e  con il limite del  60% per quanto
concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure
professionali impiegate per le  attivita' di progettazione sulla base
delle vigenti tariffe professionali applicando sui compensi calcolati
a percentuale una riduzione del  50% stabilendo nel 50% degli importi
dei  compensi  a  percentuale   l'ammontare  dei  compensi  accessori
forfettizzati.
  3. Le modalita' di calcolo dei  compensi di cui al precedente comma
sono applicate anche alla Sogesid.