Art. 7.
  1. Sono fatti salvi gli  effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dai  commissari  delegati  fino  alla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza con l'eccezione  di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali.
  2.  Sono fatte  salve  le disposizioni  contenute nelle  precedenti
citate  ordinanze che  non  risultano in  contrasto  con la  presente
ordinanza.