Art. 8.
  1. Per  le attivita'  di cui alla  presente ordinanza  i commissari
delegati sono autorizzati ad eseguire gli interventi nel limite delle
risorse finanziarie ad essi assegnate.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino