Art. 3.
  Il prezzo  fissato ha la  validita' di  due anni. E'  fatto obbligo
all'azienda  interessata di  comunicare ogni  variazione di  prezzo o
nuovo  prezzo della  specialita'  praticato nei  Paesi  in cui  viene
commercializzata  e di  trasmettere  mensilmente  al Ministero  della
sanita' i dati di vendita e di consumo.