IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261; Vista la direttiva 98/86/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; Ritenuto di dover provvedere al recepimento della direttiva sopracitata; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 5 marzo 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356 e' modificato come segue: a) all'allegato I sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato A del presente decreto, b) all'allegato II sono inseriti, in fine, i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato B del presente decreto. 2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato A immessi in commercio o etichettati prima del 1o luglio 1999, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari elencati nell'allegato A del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. sp; Roma, 16 giugno 1999 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 87