IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
   Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile  1962,
n. 283; 
 
   Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
 
   Visto il decreto ministeriale  4  agosto  1997,  n.  356,  recante
recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre
1996 riguardante i requisiti  di  purezza  specifici  degli  additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; 
 
   Visto  il  decreto  ministeriale  27  febbraio   1996,   n.   209,
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti  nella
preparazione e per la  conservazione  delle  sostanze  alimentari  in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE,  n.
95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto  24  giugno
1998, n. 261; 
 
   Vista la direttiva 98/86/CE  della  Commissione  dell'11  novembre
1998 recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione  che
stabilisce  i  requisiti  di  purezza  specifici  per  gli   additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; 
 
   Ritenuto  di  dover  provvedere  al  recepimento  della  direttiva
sopracitata; 
 
   Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 5 marzo 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997,  n.  356  e'  modificato
come segue: 
 
   a) all'allegato I sono aggiunte, in fine,  le  sostanze  riportate
nell'allegato A del presente decreto, 
 
   b) all'allegato II sono inseriti, in fine, i requisiti di  purezza
specifici riportati nell'allegato B del presente decreto. 
 
   2. Gli additivi  alimentari  di  cui  all'allegato  A  immessi  in
commercio o etichettati prima del 1o luglio 1999, non  conformi  alle
disposizioni del presente decreto,  possono  essere  commercializzati
fino allo smaltimento delle scorte. 
 
   3. Sono abrogate le disposizioni del decreto  del  Ministro  della
sanita' 31 marzo 1965,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965,  modificato  da  ultimo
con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27 febbraio 1996,
n. 209 relative ai requisiti  di  purezza  specifici  degli  additivi
alimentari elencati nell'allegato A del presente decreto. 
 
   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. sp; Roma, 16 giugno 1999 
 
                                                   Il Ministro: BINDI 
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999 
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 87