ALLEGATO 2 ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio, le relative ritenute operate, e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP nonche' l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali. 1. DATI FISCALI Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilita' devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del TUIR, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come piu' avanti specificato. Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Le indennita' relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati piu' redditi assoggettabili a tassazione separata, ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc. ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni. Nel caso di erogazione di indennita' ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredita' deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennita' tenendo presente che: - nel campo riservato all'indicazione del "dipendente, pensionato o altro percettore" devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede; - il punto 66 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede quale e' consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennita' cosi' come maturata in capo al deceduto; - nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredita' ovvero di erogazioni di indennita' ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti. Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali e' possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilita' aggiuntive, indennita' di trasferta, indennita' corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Nel punto 2 va indicato, il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennita', gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennita' percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.). Qualora il sostituito si sia avvalso della facolta' di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la cerfificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ecc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli" devono essere indicati analiticamente, per ciascun reddito per il quale e' stato chiesto il conguaglio, nel punto 67, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, e nel punto 68 l'imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d'imposta (gia' compreso, rispettivamente, nel punto 1 o 2). Nel punto 69 va barrata la casella 1 se il reddito e' stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito e' stato compreso nel punto 2 della presente certificazione. Le predette modalita' di compilazione devono essere seguite anche nel caso in cui: - siano stati conguagliati le indennita' e i compensi di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del TUIR; - si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'estinzione di un preesistente sostituto e di prosecuzione dell'attivita' da parte di un altro sostituto. Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi i punti da 70 a 72 vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti da 67 a 69. Qualora, invece, sia stato chiesto il conguaglio di piu' di due redditi puo' essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguito dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 3, 4, 5 e 7, nel punto 8 va indicato, l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente. Si precisa, che nel punto 5 va indicato l'importo totale delle detrazioni per il lavoro dipendente spettanti, comprensivo, quindi, dell'eventuale detrazione di L. 120.000 di cui possono fruire i titolari soltanto di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore ai 18 milioni e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel punto 6 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Nel punto 9 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovra' esporre nella dichiarazione dei redditi eventualmente presentata. Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 9bis. Nel punto 9bis va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, gia' compreso nell'importo indicato nel punto 9. L'importo delle ritenute da indicare nel punto 9 e' quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effetuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il totale delle ritenute anche se: - non tutte risultano ancora operate; - in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il versamento della quota di ritenute dovute. Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 73 o 74. In particolare, nel punto 73 va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute, tuttavia nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 73 sono dovuti gli interessi. Nel punto 74, che puo' essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituto si e' impegnato a versare autonomamente. Qualora dalle operazioni di conguaglio risultino effettuate ritenute in eccedenza che il sostituto e' tenuto a rimborsare nel corso dell'anno 2000 mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare, riportare il relativo importo nel punto 10. Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 11 e 12 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale e' consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo punto 13. Qualora il primo e/o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l'importo sospeso nel punto 13, gia' compreso nei precedenti punti 11 e 12. Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei punti 14 e 15 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF e di addizionale regionale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. Nel punto 16 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d'imposta 2000 ovvero, in caso di cessazione del rapporto lavoro, in unica soluzione al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro. Nel punto 17 va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo e' gia' compreso dell'importo indicato nel punto 16. Nel punto 18 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Tale importo deve essere trattenuto in rate dal sostituto nel periodo d'imposta successivo, ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale. Nel punto 19 va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito nel corso del 1999. Nel punto 20 va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 2000. Nel punto 21 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dello stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non puo' essere riconosciuto dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni. Nel punto 22 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni. Nelle annotazioni va indicato che non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potra' proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta. Nel punto 23 va indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote dei TFR) versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non concorrono a formare il reddito per un importo superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito. I punti 24 e 25 devono essere compilati solo con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando, rispettivamente, l'importo della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del trattamento di fine rapporto e la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata e versata al fondo pensione complementare. Nei punti da 26 a 41 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), le erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte dei quali, nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis, e' stata riconosciuta la detrazione d'imposta indicata nel punto 7. Si precisa che gli importi relativi a detti oneri devono essere riportati tenendo conto degli eventuali limiti previsti dall'articolo 13 bis del TUIR e al netto delle franchigie previste dallo stesso articolo. Nei punti da 42 a 47 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste, e le erogazioni effettuate in conformita' a contratti collettivi o ad accordi aziendali e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1 lettera b), che, a norma dell'articolo 48, comma 2 lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui al punto 1. Devono essere, altresi', analiticamente indicati gli oneri di cui al predetto articolo 10 di cui il sostituto ha tenuto conto su richiesta del sostituito in sede di conguaglio. Nelle annotazioni va specificato che in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tali oneri, gia' esclusi dalla formazione del reddito, non devono essere riportati. Nelle annotazioni deve essere indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festivita' e ricorrenze, nonche' il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, e' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Va infine indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax o eventualmente l'indirizzo di posta elettronica) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non ai altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuto della contabilita') alla quale il CAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T" mentre quella del numero di fax essere proceduta dalla lettera "F". Nei punti da 48 a 50 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali e' possibile teoricamente fruire delle detrazioni per lavoro dipendete relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente. Nel punto 51 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a piu' anni, nel punto 51 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 52. Nei punti 53 e 54 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non e' possibile, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente. Nei punti da 55 a 56 vanno indicati i dati relativi alle indennita' di fine rapporto, alle altre indennita' e somme soggette a tassazione separata. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennita' di fine rapporto ha applicato le disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni. 2. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Qualora per lo stesso dipendente debbono essere certificate piu' situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, coesistenza di iscrizioni a piu' enti previdenziali ecc.) puo' essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", ecc., ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni. Gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni debbono essere indicati arrotondati alle 1000 lire superiori in caso di frazione pari o superiore alle 500 lire e alle 1000 lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire. Contributi a carico del lavoratore trattenuti (punti 77 e 95) Nei punti 77 e 95, distintamente per ciascun ente destinatario, vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione. Non vanno indicate le trattenute operate per i pensionati che lavorano. Dichiarazione delle contribuzioni versate (punti 78, 79, 80 e 96, 97, 98) Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all'Ente destinatario, per il periodo oggetto della certificazione, scadute all'atto della consegna della stessa al dipendente. In caso di contributi omessi in tutto o in parte, puo' essere indicato il motivo dell'omesso versamento nello spazio riservato alle annotazioni. 2.1 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo di rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate. Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa. 2.1.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro gia' tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M, secondo la normativa vigente al decreto legislativo n. 314 del 1997. Pertanto la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Stato Citta' del Vaticano, Organismi Internazionali, aziende straniere che assicurano, in regime di legge n. 398 dei 1987, lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati). 2.1.2 Dirigenti iscritti all'INPADAI Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAI uno contraddistinto dal codice "ente" 1 (INPS) e uno contraddistinto dal codice "ente" 2 (INPDAI) 2.1.3 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro e' pertanto esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali gia' dichiarati e che saranno certificati dall'INPS. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n.240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilita' e ANF versate con il sistema DM10. 2.1.4 Imponibile ai fini previdenziali Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti" espresso nel comma 1 dell'art. 48 del Tuir non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima piu' propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tali nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, gia' largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'art. 1, comma 1, del D.L 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7.12.1989, n. 389 e successive modificazioni. Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 1999 dovra' essere rettificato: - degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998 (tali importi avranno, infatti, rettificato le dichiarazioni del 1998); - degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2000, ma riferiti a dicembre 1999. 2.1.5 Casi particolari Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari: - contribuzione "aggiuntiva" versata dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolare n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999); - contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3 della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito); - contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816 del 1985 e successive modificazioni. 2.1.6 Compilazione dei campi "qualifica" La mancata compilazione di tali dati comporta la non utilizzabilita' della certificazione per attestare, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate, i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli adempimenti istituzionali. 2.1.7 Compilazione dei punti da 1 a 76 Per la compilazione, dei punti da 1 a 76 devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro "SA" del modello 770/2000. 2.2 DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAI A partire dal periodo d'imposta 1999 i datori di lavoro gia' tenuti alla compilazione dei modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente per i quali la contribuzione obbligatoria e' dovuta all'INPDAI stesso utilizzando la presente certificazione. Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorche' non sostituti d'imposta (es: Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 1987). Qualora in corso d'anno si verifichino eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attivita' da parte di altro soggetto, la certificazione puo' comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto. Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Nel caso di decesso del sostituto la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attivita' lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia quindi acceso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi. 2.2.1 Imponibile ai fini previdenziali Essendo l'INPDAI titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorche' non effettivamente corrisposto. L'imponibile relativo al 1999, inteso nel senso teste' precisato, deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 1999 ma riferiti al mese di dicembre 1998, e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2000 ma riferiti al mese di dicembre 1999. 2.2.2 Compilazione dei punti da 1 a 64 Per la compilazione dei punti da 1 a 64 devono essere seguite le istruzioni per la compilazione degli omologhi punti del quadro SA del modello 770/2000. 2.3 DATI PREVIDENZIALI INPDAP 2.3.1 Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonche' dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP secondo le istruzioni per la compilazione dei quadro SA del mod. 770/2000. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa. 2.3.2 Regole generali Cassa Stato Per gli iscritti alla cassa pensioni statali deve essere indicato il codice fiscale dell'amministrazione presso la quale il dipendente ha effettuato la prestazione lavorativa che ha dato luogo al trattamento fondamentale di retribuzione. Ad ogni variazione di quest'ultimo dev'essere compilata una nuova posizione. Imponibile previdenziale Ai fini previdenziali rientrano nella certificazione tutti i redditi qualificati imponibili secondo la vigente normativa (decreto legislativo n. 314 del 1997) maturati e/o corrisposti entro l'anno di riferimento (31 dicembre 1999). 2.3.3 Casi particolari Amministrazione estinta In caso d'estinzione dell'amministrazione essa e' tenuta alla certificazione per la parte di competenza. Successione tra amministrazioni In caso di incorporazione o fusione tra amministrazioni, ogni datore di lavoro deve certificare la frazione di anno di competenza. Contribuzione aggiuntiva L'amministrazione e' tenuta a certificare anche i periodi e le retribuzioni erogate da organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni. In tal caso va compilata una apposita posizione. 2.3.4 Compilazione dei punti da 81 a 94 Per la compilazione dei punti da 81 a 94 devono essere seguite le istruzioni degli omologhi punti contenuti nella sezione "Dati previdenziali e assistenziali INPDAP" del quadro SA del modello 770/2000.