Art. 2.
  Le imprese  di cui all'art.  1 devono comunicare  semestralmente al
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza  sociale  il  numero  dei
dipendenti  collocati in  mobilita'  ai sensi  del presente  decreto,
nonche'  l'eventuale  numero  di  mobilita' lunghe  cui  la  medesima
impresa rinuncia.