Art. 4.
  Ai fini  di ottimizzare l'utilizzo  dello strumento ed  in funzione
della  situazione  occupazionale  dei  singoli  siti  produttivi,  la
distribuzione delle  unita' da  porre in mobilita'  nell'ambito delle
societa'  sopra indicate  sara' effettuata,  nel limite  delle unita'
attribuite di  cui all'art.  1, dalle  societa' medesime,  sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie degli  accordi stipulati ai sensi
dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.