Art. 4. Ai fini di ottimizzare l'utilizzo dello strumento ed in funzione della situazione occupazionale dei singoli siti produttivi, la distribuzione delle unita' da porre in mobilita' nell'ambito delle societa' sopra indicate sara' effettuata, nel limite delle unita' attribuite di cui all'art. 1, dalle societa' medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.