IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica; Visto il decreto-legge n. 154 del 31 maggio 1999, convertito con modificazioni dalla legge n. 249 del 30 luglio 1999 concernente disposizioni straordinarie e urgenti per la pesca nel mar Adriatico; Visto il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 1999, n. 213, recante ulteriori disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca; Considerata la necessita' di fissare i criteri e le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nonche' le modalita' di erogazione dei benefici economici connessi alle misure sociali di acconpagnamento; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 settembre 1999, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Il presente titolo disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nel periodo dal 20 settembre al 28 novembre 1999, per le navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con l'esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, secondo il seguente calendario: ventotto giorni dal 20 settembre al 17 ottobre 1999; dodici giorni corrispondenti ai sabato e domenica delle settimane comprese nel periodo dal 18 ottobre al 28 novembre 1999. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca e disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei rispettivi bilanci.