Art. 11. 1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 sono corrisposti, all'armatore ed ai membri dell'equipaggio, a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati D ed E, con l'arrotondamento alle cinquecento lire inferiori. 2. Il capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste presentate dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilita' delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) la Capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale. 3. Gli ordini di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono liquidati con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia. 4. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, e' ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura.