Art. 11.
  1.  I  benefici  economici  connessi alle  misure  sociali  di  cui
all'art.   7   sono   corrisposti,    all'armatore   ed   ai   membri
dell'equipaggio, a mezzo  di ordine di pagamento emesso  dal Capo del
compartimento marittimo  sulla base  di prospetti di  liquidazione di
cui agli allegati D ed  E, con l'arrotondamento alle cinquecento lire
inferiori.
  2. Il capo  del compartimento marittimo emette  ordini di pagamento
singoli   o  cumulativi   secondo  le   richieste  presentate   dagli
interessati. Nel  caso di pagamento cumulativo,  i soggetti giuridici
di  cui all'art.  8, comma  2, lettera  b), devono  provvedere, entro
sette giorni dalla  data di disponibilita' delle  somme, al pagamento
agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone
comunicazione  alla  competente  Capitaneria  di  porto.  Per  quanto
riguarda  la modalita'  di  pagamento  di cui  all'art.  8, comma  2,
lettera c) la  Capitaneria di porto provvede al  pagamento ai singoli
interessati per l'importo al  netto della quota associativa sindacale
e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla
sommatoria  delle singole  quote associative  sindacali in  favore di
ciascuna organizzazione sindacale.
  3. Gli ordini di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono liquidati con
l'emissione  di   vaglia  cambiario  non  trasferibile   della  Banca
d'Italia.
  4.   Avverso  i   provvedimenti  adottati   dai  comandanti   delle
Capitanerie  di porto,  oltre agli  altri rimedi  giurisdizionali, e'
ammesso,  ai sensi  del decreto  legislativo  31 marzo  1998, n.  80,
ricorso   gerarchico   al   direttore    generale   della   pesca   e
dell'acquacoltura.