Art. 13.
  1. Le navi a strascico e/o volante abilitate anche all'uso di uno o
piu' sistemi  di pesca tra  quelli di cui  all'art. 19, comma  1, del
decreto ministeriale 26  luglio 1995, nonche' le  unita' asservite ad
impianti  di   acquacoltura,  possono,  su   richiesta  dell'armatore
presentata  alla Capitaneria  di porto  di iscrizione,  esercitare la
pesca anche nei giorni di fermo tecnico  di cui agli articoli 6 e 12,
previa sospensione  dell'abilitazione allo  strascico e/o  volante da
annotarsi  sulla licenza  di pesca  a cura  dell'autorita' marittima,
assicurando comunque  il rispetto del contratto  collettivo nazionale
di lavoro in materia di riposo settimanale.
  2. Le  navi abilitate alla  pesca mediterranea, nonche' le  navi di
cui al decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
del 17  luglio 1998, in deroga  alle prescrizioni degli articoli  6 e
12, attuano il fermo tecnico al  termine di ogni campagna di pesca in
ragione di  due giorni per  ogni cinque di  attivita'. A tal  fine il
capo  del compartimento  d'iscrizione  della  nave rilascia  apposita
autorizzazione  su richiesta  dell'armatore  presentata almeno  sette
giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.
  3. Ai fini  dell'osservanza del fermo tecnico di  cui al precedente
comma l'armatore  e' tenuto  a comunicare  alla Capitaneria  di porto
d'iscrizione  la data  di inizio  e termine  di ciascuna  campagna di
pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.
  Il presente decreto  e' inviato all'organo di controllo  per la sua
registrazione  ed  e'  pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1999
Reg. n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 273