Art. 2. 1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformita' a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione, nel compartimento di pertinenza, delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare le previste interruzioni. 2. Nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del precedente comma, e stabilita l'effettuazione delle interruzioni tecniche, e' vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi nei giorni di interruzione e per tutto il periodo fino al 31 dicembre 1999. 3. Le navi di cui al comma 1, previa esplicita richiesta dell'armatore presentata al capo del compartimento marittimo d'iscrizione entro il 18 settembre 1999, possono essere autorizzate ad esercitare la pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa per l'intero periodo, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il 18 settembre 1999, di formale comunicazione di adesione. 5. Nessuna restrizione all'attivita' di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al presente decreto, puo' essere disposta per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio nei quali, alla data del 31 luglio 1999, non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.