Art. 2.
  1.  Nel caso  in  cui  il capo  del  compartimento marittimo  abbia
disposto,  in conformita'  a  delibera  della Commissione  consultiva
locale per la pesca  marittima, l'effettuazione, nel compartimento di
pertinenza,  delle   interruzioni  tecniche  di  cui   al  precedente
articolo,  tutte le  navi a  strascico e/o  volante sono  obbligate a
rispettare le previste interruzioni.
  2. Nei compartimenti marittimi ove,  ai sensi del precedente comma,
e stabilita l'effettuazione delle  interruzioni tecniche, e' vietato,
pena la sospensione  della licenza di pesca per un  periodo di trenta
giorni, l'esercizio  della pesca  a strascico  e/o volante  alle navi
provenienti   da  altri   compartimenti  marittimi   nei  giorni   di
interruzione e per tutto il periodo fino al 31 dicembre 1999.
  3.  Le  navi  di  cui   al  comma  1,  previa  esplicita  richiesta
dell'armatore   presentata  al   capo  del   compartimento  marittimo
d'iscrizione entro  il 18 settembre 1999,  possono essere autorizzate
ad  esercitare  la pesca  con  gli  altri sistemi  autorizzati  sulla
licenza.
  4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della
Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta
l'effettuazione obbligatoria  delle interruzioni  tecniche di  cui al
precedente articolo,  l'armatore, in relazione ad  ogni singola nave,
ha facolta' di aderire  all'interruzione stessa per l'intero periodo,
previa presentazione all'ufficio marittimo  d'iscrizione, entro il 18
settembre 1999, di formale comunicazione di adesione.
  5. Nessuna  restrizione all'attivita' di pesca,  fatte salve quelle
esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al presente
decreto,  puo'  essere disposta  per  i  compartimenti marittimi  del
Tirreno e  dello Ionio nei quali,  alla data del 31  luglio 1999, non
risultino  in esercizio  navi abilitate  alla pesca  a strascico  e/o
volante.