Art. 3.
  1. Durante  il periodo d'interruzione tecnica  e' consentita, senza
disarmo  della  nave,  l'esecuzione  di  operazioni  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  nonche' l'effettuazione  di  operazioni
tecniche  per il  rinnovo dei  certificati di  sicurezza, purche'  la
relativa istanza  di rinnovo sia  stata prodotta in  data antecedente
alla scadenza del certificato stesso.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione   delle  operazioni  di  cui  al
precedente  comma, la  nave puo',  durante il  periodo d'interruzione
tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni
stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo
sbarco  delle  attrezzature  da  pesca  e  preventiva  autorizzazione
dell'ufficio   marittimo   presso   il  quale   e'   stata   iniziata
l'interruzione tecnica.
  3.  L'autorizzazione al  trasferimento e'  rilasciata per  il tempo
strettamente  necessario   per  raggiungere  il  luogo   ove  saranno
realizzate le operazioni.