Art. 4.
  1. A cura dell'armatore devono  essere depositati presso gli uffici
marittimi, entro  il 18  settembre 1999, i  documenti di  bordo della
nave che effettua le interruzioni tecniche  e, per quelle navi per le
quali  sia   stato  rilasciato,   anche  il  libretto   di  controllo
dell'imbarco e del consumo del combustibile.
  2. Entro  il 25 settembre 1999,  per le navi dislocate  in un porto
diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui
ufficio  sono  stati  depositati   i  documenti  di  bordo,  comunica
all'ufficio  marittimo  d'iscrizione  gli estremi  di  individuazione
della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.
  3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi
1  e  2, la  nave  non  puo' essere  trasferita  in  altro porto,  ad
esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.