Art. 4. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso gli uffici marittimi, entro il 18 settembre 1999, i documenti di bordo della nave che effettua le interruzioni tecniche e, per quelle navi per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro il 25 settembre 1999, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.