Art. 5.
  1. Al  termine del pertinente periodo  l'autorita' marittima, nella
cui  giurisdizione sono  state effettuate  le interruzioni  tecniche,
rilascia, per  ciascuna nave, un'attestazione predisposta  secondo lo
schema  in allegato  A, da  cui  risulti il  periodo di  interruzione
effettuato.