Art. 6.
  1. A  decorrere dal 29  novembre 1999, nel  compartimento marittimo
per  il quale  e' stata  disposta l'effettuazione  delle interruzioni
tecniche ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, e' vietata, nei
giorni di  sabato e domenica, la  pesca a strascico e/o  volante alle
navi iscritte nel compartimento stesso.
  2. Alle navi provenienti dai  compartimenti marittimi nei quali non
e'  stato disposta  l'effettuazione  delle interruzioni  e alle  navi
provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia, della Sardegna
e dell'Adriatico e' comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica
di tutto l'anno,  l'esercizio della pesca a strascico  e/o volante in
tutti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio.
  3. Non  e' consentito nei giorni  di sabato e domenica  recupero di
eventuali  precedenti giornate  d'inattivita'  causate da  condizioni
meteomarine avverse.