Art. 6. 1. A decorrere dal 29 novembre 1999, nel compartimento marittimo per il quale e' stata disposta l'effettuazione delle interruzioni tecniche ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, e' vietata, nei giorni di sabato e domenica, la pesca a strascico e/o volante alle navi iscritte nel compartimento stesso. 2. Alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non e' stato disposta l'effettuazione delle interruzioni e alle navi provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia, della Sardegna e dell'Adriatico e' comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica di tutto l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in tutti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. 3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica recupero di eventuali precedenti giornate d'inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.