Art. 7.
  1.  Le misure  sociali  d'accompagnamento, in  relazione alle  navi
assoggettate  ai  sensi  del   precedente  titolo  alle  interruzioni
tecniche  dell'attivita' di  pesca, consistono  nella corresponsione,
per il periodo d'interruzione, di:
  a) minimo monetario garantito a  ciascun marittimo, che risulti dal
ruolino  d'equipaggio  imbarcato  alla  data di  inizio  di  ciascuna
interruzione  tecnica,  tenuto conto  delle  disposizioni  di cui  al
successivo art. 10;
  b) oneri previdenziali ed assistenziali, relativamente ai marittimi
di cui  alla precedente  lettera a),  all'armatore per  il successivo
versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali
ed assistenziali.
  2. Le capitanerie di porto comunicano al Ministero per le politiche
agricole,   entro  quindici   giorni  dall'inizio   del  periodo   di
interruzione tecnica, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario
per le misure sociali di cui al precedente comma.