Art. 7. 1. Le misure sociali d'accompagnamento, in relazione alle navi assoggettate ai sensi del precedente titolo alle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca, consistono nella corresponsione, per il periodo d'interruzione, di: a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio di ciascuna interruzione tecnica, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo art. 10; b) oneri previdenziali ed assistenziali, relativamente ai marittimi di cui alla precedente lettera a), all'armatore per il successivo versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali. 2. Le capitanerie di porto comunicano al Ministero per le politiche agricole, entro quindici giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario per le misure sociali di cui al precedente comma.