Art. 8. 1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave distinte domande in bollo, redatta secondo gli schemi in allegato B e C, di cui una entro il giorno 15 ottobre 1999 per il periodo dal 20 settembre al 10 ottobre 1999, l'altra entro il 3 dicembre 1999 per il periodo dall'11 ottobre al 28 novembre 1999. 2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al comma 1: a) personalmente (secondo lo schema in allegato C 1(elevato a) ) ovvero, b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato C 2(elevato a) ) ovvero, c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato C 3(elevato a) ). 3. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal comma 1 sono dichiarate irricevibili dal capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave e causano la non ammissibilita' ai benefici di cui all'art. 7. 4. L'istruttoria da parte delle Autorita' marittime deve essere ultimata nei trenta giorni successivi al completamento delle domande da parte degli interessati.