Art. 8.
  1.   Al  fine   di   conseguire  la   corresponsione  delle   somme
rispettivamente  spettanti, l'armatore  ed  i membri  dell'equipaggio
presentano,  alla  Capitaneria  di  porto di  iscrizione  della  nave
distinte domande in bollo, redatta secondo gli schemi in allegato B e
C, di cui una  entro il giorno 15 ottobre 1999 per  il periodo dal 20
settembre al 10 ottobre 1999, l'altra entro il 3 dicembre 1999 per il
periodo dall'11 ottobre al 28 novembre 1999.
  2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al
comma 1:
  a) personalmente  (secondo lo schema  in allegato C 1(elevato  a) )
ovvero,
  b) limitatamente ai propri soci,  tramite le cooperative di pesca o
loro consorzi (secondo lo schema in allegato C 2(elevato a) ) ovvero,
  c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un
ente di patronato con delega  per la trattenuta delle quote sindacali
alle organizzazioni  sindacali dei  lavoratori (secondo lo  schema in
allegato C 3(elevato a) ).
  3. Le  domande presentate  oltre il termine  stabilito dal  comma 1
sono  dichiarate irricevibili  dal capo  del compartimento  marittimo
d'iscrizione della nave  e causano la non  ammissibilita' ai benefici
di cui all'art. 7.
  4.  L'istruttoria da  parte delle  Autorita' marittime  deve essere
ultimata nei trenta giorni  successivi al completamento delle domande
da parte degli interessati.