Art. 9. 1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 sono corrisposti a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca; b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante, in possesso delle relative attrezzature nel periodo di interruzione tecnica, nonche' in armamento nel periodo stabilito per le interruzioni tecniche; c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca, abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto ai fini delle interruzione tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, comma 3. 2. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto non si applicano alle unita' iscritte in compartimenti marittimi dell'Adriatico che effettuino la pesca dei gamberi di profondita' nel Tirreno e nello Ionio, ed a quelle che non abbiano comunque effettuato le interruzioni tecniche di cui al comma 1 dell'art. 1.