Art. 9.
  1.  I  benefici  economici  connessi alle  misure  sociali  di  cui
all'art.   7   sono   corrisposti   a   condizione   che   sussistano
contemporaneamente i seguenti requisiti:
  a) la nave  sia iscritta nelle matricole o nei  registri delle navi
minori e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di
pesca;
  b)  la nave  sia abilitata,  ai sensi  dell'art. 4  della legge  17
febbraio  1982, n.  41,  all'esercizio della  pesca  a strascico  e/o
volante,  in  possesso delle  relative  attrezzature  nel periodo  di
interruzione tecnica, nonche' in  armamento nel periodo stabilito per
le interruzioni tecniche;
  c) l'armatore  sia iscritto  nei registri  delle imprese  di pesca,
abbia  osservato  tutte  le  previsioni e  condizioni  stabilite  nel
presente decreto ai fini delle  interruzione tecniche di cui all'art.
1,  comma  1,  e  non  abbia  ottenuto  l'autorizzazione  di  cui  al
precedente art. 2, comma 3.
  2.  I benefici  connessi alle  misure  sociali di  cui al  presente
decreto  non  si  applicano  alle unita'  iscritte  in  compartimenti
marittimi  dell'Adriatico  che effettuino  la  pesca  dei gamberi  di
profondita' nel  Tirreno e nello Ionio,  ed a quelle che  non abbiano
comunque  effettuato  le interruzioni  tecniche  di  cui al  comma  1
dell'art. 1.