Art. 2.
  1.  I nulla  osta in  corso di  validita' rilasciati  ai sensi  dei
decreti ministeriali  5 maggio 1986,  7 maggio 1987, 20  luglio 1989,
riferiti  a dichiarazione  di  costruzione, sono  validi  fino al  31
dicembre 1999 e non saranno piu' prorogati, salva l'ipotesi di cui al
comma 2.
  2. E' consentita la  proroga dei nulla osta di cui  al comma 1, per
un  periodo non  superiore  a mesi  sei,  solo nel  caso  in cui  gli
interessati producano apposita istanza, prima della scadenza fissata,
corredata  di documentazione  rilasciata dal  R.I.Na. attestante  uno
stato di avanzamento  dei lavori tale da  assicurare il completamento
della nuova unita' entro il predetto termine.