Art. 2. 1. I nulla osta in corso di validita' rilasciati ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 1986, 7 maggio 1987, 20 luglio 1989, riferiti a dichiarazione di costruzione, sono validi fino al 31 dicembre 1999 e non saranno piu' prorogati, salva l'ipotesi di cui al comma 2. 2. E' consentita la proroga dei nulla osta di cui al comma 1, per un periodo non superiore a mesi sei, solo nel caso in cui gli interessati producano apposita istanza, prima della scadenza fissata, corredata di documentazione rilasciata dal R.I.Na. attestante uno stato di avanzamento dei lavori tale da assicurare il completamento della nuova unita' entro il predetto termine.