Art. 2.
                         Risorse strumentali
 1.  Sono  trasferite  alla  regione  Abruzzo e agli enti di cui alle
norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate
dalla intervenuta ricognizione in  relazione  all'espletamento  delle
funzioni e compiti conferiti.
 2.  Le  risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate
negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere,  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, tra i
dirigenti preposti alle  direzioni  del  lavoro  competenti,  per  il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, e la regione e le
province interessate.