Art. 3. Successione nei contratti 1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione Abruzzo o le province interessate. 2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonche' il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione. 3. Per il subentro nei contratti di locazione, di cui alla tabella D, l'immobile viene ceduto nello stato in cui si trova, risultante dalla relazione tecnica allegata al contratto di cessione.