Art. 4.
                   Sistema informativo del lavoro
 1.  Al  fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del
sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo  11
del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle
disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero
del lavoro  e  della  previdenza  sociale  trasferisce  alla  regione
Abruzzo e alle singole province, salvo diverso accordo tra le stesse,
le   risorse   informatiche,   assegnate  all'agenzia  regionale  per
l'impiego ed  alle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ed  il
collocamento  in  agricoltura,  come  individuate nella tabella E. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferira', inoltre,
secondo i tempi e le modalita' di consegna, installazione e messa  in
funzione  previsti  dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse
informatiche indicate nella tabella F.
 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale  concede  alla
regione  Abruzzo  e  alle  province l'utilizzazione delle licenze dei
prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente
o  binario  e  successive  versioni   adeguative,   migliorative   ed
evolutive, secondo quanto indicato nella tabella G.
 3.   Considerato   che   il   sistema  informativo  lavoro  utilizza
l'infrastruttura di trasporto  della  rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione,  sono  a  carico  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi  alla
connessione  del  proprio  centro  di  elaborazione  dati ai punti di
accesso della rete unitaria.  La  regione  sosterra'  gli  oneri  del
servizio  di  trasporto per la parte relativa alla connessione con il
piu' vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.
 4. Sono a carico della regione Abruzzo e delle province le attivita'
di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.
 5. Le modalita' ed i termini per l'attuazione di quanto previsto  ai
precedenti  commi,  sono  disciplinati  con  la  convenzione,  di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23  dicembre  1997,
n.  469,  da  stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.