Art. 5.
                         Risorse finanziarie
 1.  Sono  trasferite alla regione Abruzzo e alle province le risorse
finanziarie  relative  alle  spese  di  funzionamento  riguardanti  i
compiti  conferiti,  in  precedenza  svolti dal settore politiche per
l'impiego delle direzioni regionali e provinciali del  lavoro,  dalle
sezioni   circoscrizionali   per  l'impiego  ed  il  collocamento  in
agricoltura e dall'ufficio  speciale  collocamento  lavoratori  dello
spettacolo.  Tali risorse, indicate nella tabella H, sono determinate
ai  sensi  dell'art.  7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n.  469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997.
 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  si  provvede
all'individuazione  e  al  trasferimento  delle  risorse  finanziarie
relative al personale, indicato nelle tabelle A e C, che  passa  alla
regione  Abruzzo  e  alle  province,  tenuto  anche  conto  di quanto
previsto dall'art.  6 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  9  ottobre  1998,  sentita  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  il  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 3.  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
al precedente comma, si provvede  altresi'  all'individuazione  e  al
trasferimento  alla  regione  delle risorse finanziarie relative alle
unita' di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997  e  la
data   di  effettivo  trasferimento.  Le  regioni,  d'intesa  con  le
province, provvedono all'utilizzo e al riparto  di  tali  risorse  al
fine  del  riequilibrio  territoriale  e  dell'efficacia dei servizi,
entro sessanta giorni dal loro trasferimento.
 4. Sono trasferite  alla  regione  Abruzzo  le  risorse  finanziarie
relative alle spese globalmente sostenute per l'agenzia per l'impiego
nell'esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella I.
 5.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Ministero del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  corrisponde alla regione e alle province,
per il tramite di funzionari  delegati,  le  risorse  finanziarie  di
spettanza in ragione d'anno.
 6.  A decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire
alla regione e alle province, saranno corrisposte dal  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sulla base
delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento.