Art. 2. Risorse strumentali 1. Sono trasferite alla regione Emilia-Romagna e agli enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all'espletamento delle funzioni e compiti conferiti. 2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione e le province interessate.