Art. 2.
                         Risorse strumentali
 1.  Sono  trasferite  alla regione Emilia-Romagna e agli enti di cui
alle norme  richiamate  in  premessa,  le  risorse  strumentali  come
individuate    dalla    intervenuta    ricognizione    in   relazione
all'espletamento delle funzioni e compiti conferiti.
 2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente  sono  indicate
negli  inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  tra  i
dirigenti  preposti  alle  direzioni  del  lavoro  competenti, per il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la  regione  e  le
province interessate.