Art. 3.
                      Successione nei contratti
 1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9 ottobre 1998
avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante  contratto
di  cessione  da  stipularsi  entro  sessanta  giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti
direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale, e la regione Emilia-Romagna o le province interessate.
 2.  Rimangono  a  carico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale gli obblighi contrattuali nonche' il  contenzioso  in  essere
alla  data  del  predetto  contratto di cessione e quello che dovesse
derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.
 3. Per il subentro nei contratti di locazione, di cui  alla  tabella
C,  l'immobile  viene  ceduto nello stato in cui si trova, risultante
dalla relazione tecnica allegata al contratto di cessione.