Art. 4.
                   Sistema informativo del lavoro
 1.  Al  fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del
sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo  11
del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle
disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero
del lavoro  e  della  previdenza  sociale  trasferisce  alla  regione
Emilia-Romagna  e alle singole province, salvo diverso accordo tra le
stesse, le risorse informatiche, assegnate all'agenzia regionale  per
l'impiego  ed  alle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ed il
collocamento in agricoltura, come individuate  nella  tabella  D.  Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferira', inoltre,
secondo  i tempi e le modalita' di consegna, installazione e messa in
funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura,  le  risorse
informatiche indicate nella tabella E.
 2.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla
regione Emilia-Romagna e alle province l'utilizzazione delle  licenze
dei  prodotti  software  individuati  e  resi disponibili nel formato
sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative  ed
evolutive, secondo quanto indicato nella tabella F.
 3.   Considerato   che   il   sistema  informativo  lavoro  utilizza
l'infrastruttura di trasporto  della  rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione,  sono  a  carico  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi  alla
connessione  del  proprio  centro  di  elaborazione  dati ai punti di
accesso della rete unitaria.  La  regione  sosterra'  gli  oneri  del
servizio  di  trasporto per la parte relativa alla connessione con il
piu' vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria.
 4. Sono a carico della regione Emilia-Romagna e  delle  province  le
attivita' di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite.
 5.  Le modalita' ed i termini per l'attuazione di quanto previsto ai
precedenti commi,  sono  disciplinati  con  la  convenzione,  di  cui
all'articolo  11,  comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, da stipularsi entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto.