Art. 2.
                         Risorse strumentali
 1. Sono trasferite alla regione Marche e agli enti di cui alle norme
richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla
intervenuta ricognizione in relazione all'espletamento delle funzioni
e compiti conferiti.
 2.  Le  risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate
negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere,  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, tra i
dirigenti preposti alle  direzioni  del  lavoro  competenti,  per  il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, e la regione e le
province interessate.