Art. 3. Successione nei contratti 1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione Marche o le province interessate. 2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonche' il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.