Art. 3.
                      Successione nei contratti
 1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9 ottobre 1998
avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante  contratto
di  cessione  da  stipularsi  entro  sessanta  giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti
direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale, e la regione Marche o le province interessate.
 2.  Rimangono  a  carico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale gli obblighi contrattuali nonche' il  contenzioso  in  essere
alla  data  del  predetto  contratto di cessione e quello che dovesse
derivare da atti o fatti anteriori alla cessione.